DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO -
Art.1)
È costituita lAssociazione
CIRCOLO
CULTURALE CARLO PERINI
Art.2) LAssociazione ha
sede in Milano, presso il Centro Sociale di via Val Trompia n. 45/A.
Art.3) LAssociazione ha
lo scopo di:
favorire, nel consolidamento
degli ideali democratici e repubblicani scaturiti dalla Resistenza al
Fascismo contenuti nella Costituzione Italiana, incontri, dibattiti, manifestazioni
artistiche, convegni, studi e ricerche che mirino ad avviare un colloquio
tra esponenti del mondo politico, economico, scientifico, letterario,
artistico, religioso e culturale di interesse cittadino, regionale, nazionale
ed internazionale, avendo particolare attenzione ai problemi dellarea
metropolitana milanese e della Regione Lombardia.
Tali iniziative tendono ad inserire
dinamicamente e concretamente cittadini diversi per estrazione sociale
e culturale in una dimensione di dialogo, di confronto, di capacità,
di ascolto fra società civile milanese e lombarda con le istituzioni
locali (Regione Lombardia, Province, Comuni) per affrontare temi culturali
di ampio interesse e di maggiore attualità a scala comprensoriale,
regionale, nazionale ed internazionale.
- promuovere tali iniziative sia direttamente
che indirettamente in collaborazione con le istituzioni locali e possibilmente
centrali: in primis con la Regione Lombardia, la Provincia
di Milano, il Comune di Milano e i Consigli di Zona e, alloccorrenza,
in collaborazione con altri gruppi e associazioni della società
civile milanese e lombarda. Lobiettivo é di individuare temi,
argomenti di dibattito, proposte diniziative di comune interesse
facilitando il civile e democratico confronto fra le diverse ideologie
e superando le culture di appartenenza con esperienze culturali che affondano
le loro radici sul territorio e che credono nei valori di libertà
e di democrazia sanciti nella carta costituzionale;
- intervenire preso gli organi di stampa
e il mondo dei mass-media affinché le proposte e le iniziative
culturali programmate dal Circolo siano sostenute facendo si che lazione
di presenza e di testimonianza culturale non abbia soltanto una mera funzione
cittadina o regionale o nazionale, ma come qualsiasi altra manifestazione
abbia una larga eco nellopinione pubblica in un clima di partecipazione
e di confronto fra istituzioni e società civile, in un corretto
rapporto di collaborazione che non intacchi lautonomia e la libertà
di programmazione del Circolo stesso. Le manifestazioni possono svolgersi
in sedi istituzionali centrali e periferiche, presso sedi di Cinema, Sale
e ambienti privati in ambito cittadino o non escludendo ambiti regionali.
Art.4)
a) alla normale attività di
programmazione delle iniziative culturali si affiancano studi, ricerche,
pubblicazioni, concorsi annuali di particolare interesse sullarea
metropolitana e sul resto del territorio lombardo;
b) viene costituita la Biblioteca
popolare a carattere specializzato su Milano e la Lombardia;
c) viene costituito un archivio storico
per la conservazione degli studi e delle ricerche, per la raccolta della
documentazione fotografica e del materiale di studio sulle periferie
urbane e sulle esperienze del decentramento amministrativo esistente
nelle città della Lombardia. Larchivio conserva anche tutto
il materiale riguardante la vita del Circolo Culturale Carlo Perini
con materiale di segreteria, rassegna stampa, corrispondenza.
Sia la Biblioteca
popolare che larchivio storico hanno la funzione di continuare,
in modo più organico ed efficiente, il servizio allutenza
composta essenzialmente da studenti universitari, da operatori sociali
e culturali, dagli studiosi delle periferie urbane e delle esperienze
esistenti sul decentramento amministrativo nelle città della Lombardia
che sono sempre allaffannosa ricerca di documentazione da consultare
per i loro lavori di ricerca. Nellambito dellarchivio trova
collocazione anche un modesto nucleo di filmati e audiovisivi raccolti
nel corso dei concorsi annuali indetti dal Circolo su tematiche cittadine
e regionali. Sia la biblioteca specializzata che larchivio hanno
sede provvisoria in via Val Trompia n. 45/A Milano.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di trattare,
tramite il Consiglio di Zona 20, leventuale gestione del servizio
agli utenti della biblioteca e dellarchivio in collaborazione con
il Comune e la Regione Lombardia con la costituzione di una segreteria
permanente del Circolo in nuovi locali che possano dare una sede dignitosa
alla segreteria del Circolo con annessi nuovi locali per la biblioteca
e larchivio. Lassociazione non può svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.5)
Il patrimonio é costituito:
a) da eventuali beni mobili ed immobili
che diverranno di proprietà dell Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dellAssociazione sono
costituite da:
a) quote sociali;
b) ogni altra entrata, oblazione
o lasciti, che concorrono ad incrementare lattivo sociale.
Art.6) Lesercizio finanziario
chiude al 3 1 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di
ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il
bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre
per lapprovazione allassemblea da tenersi entro il 30 giugno
di ogni anno.
SOCI
Art.7) Sono soci
le persone ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata
dal Consiglio e che verseranno, allatto dellammissione, la
quota di associazione che può essere annualmente stabilita o variata
dal Consiglio. I soci che in un triennio non rinnovano la quota sociale
sono considerati ipso facto decaduti. Ladesione allassociazione
é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo. e comunque non inferiore ad un anno Ladesione
allassociazione comporta per lassociato maggiore di età
il diritto di voto nellassemblea per lapprovazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dellassociazione.
Art.8) I soci avranno diritto
di frequentare il Circolo e la biblioteca che verrà costituita
in seno ad esso, di seguire le attività del Circolo, di ricevere
le pubblicazioni disponibili, di avanzare proposte diniziative culturali
e di essere informati di tutte le manifestazioni che si terranno nella
sede sociale o altrove.
Art.9) La qualità di socio si perde
per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità
verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà
sancita dallAssemblea dei soci.
AMMINISTRAZIONE
Art.10) LAssociazione
é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette
a undici membri eletti dallassemblea dei soci per la durata di tre
anni e che devono essere scelti tra i soci.
In caso di dimissioni o decesso di
un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione
chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il membro del Consiglio che, per ingiustificati
motivi, non partecipi a tre riunioni consecutive decade ipso facto
dalla carica e verrà sostituito da altro socio con le stesse modalità
per il consigliere dimissionario o decaduto.
Art. 11) Il Consiglio nomina
nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove
a tali nomine non abbia provveduto lassemblea dei soci.
Nessun compenso é dovuto ai
membri del Consiglio per le sedute dello stesso; sono consentite prestazioni
professionali per studi e ricerche e per organizzare delle manifestazioni
culturali nel corso dellanno sociale.
Art.12) Il Consiglio si riunisce
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta allanno
per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all ammontare
della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
il Consiglio é presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi
dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà
redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art.13) Il Consiglio é
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell Associ azione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina
di dipendenti, collaboratori o prestatori dopera interni ed esterni
determinandone la retribuzione e potrà compilare, quando e se lo
riterrà opportuno, un Regolamento per il funzionamento dellAssociazione,
la cui osservanza é obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 14) Il Presidente, ed in
sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente lAssociazione
nei confronti di terzi ed in giudizio, cura lesecuzione dei deliberati
dellassemblea e del Consiglio; nei casi durgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
Art.15) Il Consiglio di Amministrazione
inoltre:
potrà nominare, sia fra i soci
che i non soci, un Comitato onorifico e consultivo, di non più
di quindici membri, con durata in carica uguale a quella dello stesso
Consiglio. I membri del Comitato Onorifico Consultivo possono partecipare
alle riunioni del Consiglio per proporre osservazioni e suggerimenti alla
luce delle loro specifiche competenze, nella stesura del piano di lavoro
per la programmazione culturale di ogni anno, con diritto di voto sugli
argomenti proposti.
ASSEMBLEE
Art.16) I soci
sono convocati in assemblea del Consiglio almeno una volta allanno
entro il trenta giugno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun
socio, oppure mediante affissione nellalbo dellAssociazione
dellavviso di convocazione contenente lordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per ladunanza. Lassemblea
deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei
soci a norma dellart. 20 C.C.. Lassemblea convocata in Milano
può tenersi anche fuori dalla sede sociale.
Art.17) Lassemblea delibera
su bilancio annuale consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive
generali dellAssociazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dellatto
costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demanda per legge
o per statuto.
Art.18) Hanno diritto di intervenire
allassemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua
di associazione riferita allanno precedente e allanno in corso.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio,
salvo, in questo caso, per lapprovazione di bilanci e le deliberazioni
in merito a responsabilità dei consiglieri.
Art.19) Lassemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice presidente;
in mancanza di entrambi lassemblea nomina il proprio Presidente.
Lassemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dellassemblea
di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto
di intervento allassemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente
dagli scrutatori.
Art.20) Le assemblee sono validamente
costituite e deliberate con le maggioranze previste dallart. 21
CC. o
Art.21) Allassociazione
é vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dellassociazione stessa, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura. Lassociazione ha lobbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.22) La gestione dellAssociazione
é controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri
eletti dallassemblea dei soci, che devono essere scelti tra i soci
e durano in carica tre anni.
I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai
bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e lesistenza
dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere
in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
SCIOGLIMENTO
Art.23) Lo scioglimento
dellAssociazione é deliberato dallassemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di un suo
scioglimento, per qualunque causa, lAssociazione ha lobbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus) o a, fini di pubblica utilità, sentito
lorganismo di controllo di cui larticolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
CONTROVERSIE
Art.24) Tutte le eventuali controversie
sociali, tra soci e tra questi e I Associazione o suoi organi, saranno
sottoposte, con esclusione dì ogni altra giurisdizione, alla competenza
di tre Probiviri da nominarsi dallassemblea; essi giudicheranno
ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il loro
lodo sarà inappellabile e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.25) Per tutto quanto qui
non previsto valgono le norme di legge in materia sia statale che regionale
Lombardia.
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